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26 Ottobre 2020
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Cos’è la detrazione fiscale del 65%?

E’ anche detta detrazione fiscale sul risparmio energetico e consiste in una riduzione dell’imposta IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o IRES (Imposta sul Reddito delle Società) concessa a coloro che sostengono spese per interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici esistenti.

 

Come funziona?

Colui che affronta una spesa per cui è prevista la detrazione fiscale, si vede restituire dallo Stato Italiano il 65% di tale spesa, in 10 rate annuali, sotto forma di “sconto” sull’imposta IRPEF. Inoltre, l’aliquota IVA applicata su tali interventi è agevolata al 10%.

 

 

Quali sono gli interventi ammessi?

– la riqualificazione energetica dell’edificio (interventi di varia natura, mirati al contenimento del fabbisogno energetico dell’edificio);

– il miglioramento termico dell’involucro dell’edifico, grazie alla sostituzione di finestre comprensive di infissi e/o coibentazioni (pareti, soffitti, pavimenti);

– l’installazione di sistemi di produzione di acqua calda con pannelli solari;

 

 

– la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di riscaldamento con sistemi dotati di caldaie a condensazione valvole termostatiche;

– l’installazione di pompe di calore;

– l’installazione di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative;

– l’installazione di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

 

Chi può usufruirne?

Possono beneficiare coloro che sostengono le spese dell’intervento, siano essi persone fisiche, esercenti arti e professioni, contribuenti con reddito di impresa, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Il beneficio può essere condiviso fra più persone, in maniera proporzionale a quanto contribuiscono alla spesa. Le agevolazioni sono valide solo se relative ad edifici esistenti e che non siano bene commerciale.

Funziona anche per i pensionati?

Si! Forse non tutti sanno che, nella maggior parte dei casi, ad un pensionato che percepisce la pensione minima viene trattenuta un’imposta irpef di oltre 1200 € all’anno. Questo consente di beneficiare dell’agevolazione fiscale del 65% cioè poter afforntare un intervento anche di € 18000,00 del quale recuperare completamente il 65% in un periodo di 10 anni.

 

 

Ci sono limiti?

Gli importi massimi detraibili dalle imposte variano a seconda del tipo di intervento:

– per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di generatori a condensazione con etichetta energetica pari o superiore ad A e relativa installazione di valvole termostatiche (detrazione massima pari ad € 30000,00 e limite di spesa pari ad € 46153.85);

– per gli impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore associata a caldaia a condensazione e “dichiarati” per funzionare insieme tra loro (detrazione massima pari ad € 30000,00 e limite di spesa pari ad € 46153.85);

– per l’installazione, in sostituzione di impianti esistenti, di micro-cogeneratori (detrazione massima di € 100000,00), Per ottenere l’agevolazione, queste installazioni devono ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;

– per la riqualificazione energetica dell’edificio (interventi di varia natura, mirati al contenimento del fabbisogno energetico dell’edificio) detrazione massima € 100000,00;

Da notare che sono detraibili sia i costi per i lavori di intervento di risparmio energetico sia per le prestazioni professionali necessarie per tali lavori.

Il limite di tempo è il 31 dicembre 2018, per cui si può beneficiarne se l’intervento ed il suo completo pagamento siano conclusi entro tale data.

E’ importante sapere che, anche scegliendo il pagamento tramite finanziamento, è possibile beneficiare della detrazione fiscale.

 

 

Come si fa e a cosa serve?

E’ semplice!

– il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale indicando in causale “intervento di riqualificazione energetica ai sensi della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni”, inoltre nella distinta del pagamento deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o partita iva di chi effettua i lavori;

– è obbligatoria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la veritierità delle opere realizzate e i requisiti per poter usufruire della detrazione;

– è necessario l’attestato di prestazione energetica ad esclusione di questi interventi: sostituzione di serramenti e porte d’entrata, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione del generatore di calore con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici.


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